La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101-111, L. 213/2023), come integrata dal D.L. 39/2025 (convertito in L. 78/2025), dal D.M. 30.01.2025 n. 18 e dal D.M. 18.6.2026, impone alle imprese iscritte al Registro delle Imprese (escluse le imprese agricole ex art. 2135 c.c.) di assicurare, se impiegati “a qualsiasi titolo” nell’attività, i beni dell’attivo, voce B-II, nn. 1), 2), 3), del bilancio civilistico.
In estrema sintesi, si tratta di assicurare i terreni, fabbricati, impianti e macchinari/attrezzature impiegati nell’attività.
Sono esclusi dall’obbligo solamente i beni rientranti nel numero 4 della voce di bilancio B-II definiti come “altri beni”, quali ad esempio mobili, PC, automezzi iscritti al PRA.

